COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 20 DEL 10/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.S. KAMARAT di Cammarata – (avverso squalifica al 31.12.2001 calciatore Portella Carmelo – C.U. n. 18 del 26.09.2001 – GARA VALGUARNERA – KAMARAT del 23.09.2001 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “D”) – Proc. n. 14/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 20 DEL 10/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.S. KAMARAT di Cammarata - (avverso squalifica al 31.12.2001 calciatore Portella Carmelo - C.U. n. 18 del 26.09.2001 - GARA VALGUARNERA - KAMARAT del 23.09.2001 - CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “D”) - Proc. n. 14/A L’appellante chiede riduzione della squalifica a carico del calciatore Portella, negando che lo stesso abbia pronunciato frasi offensive ed abbia voluto oltremodo spintonare l’assistente arbitro; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: 1) Le motivazioni a difesa non trovano riscontro negli atti di gara, ove è descritto con precisione la condotta assunta dal calciatore Portella nei confronti dell’Assistente; 2) Tuttavia, anche avuto riguardo alla unicità del fatto, si ritiene di contenere come in dispositivo la sanzione in questione; P.Q.M. DELIBERA: di contenere a tutto il 30.11.2001 la squalifica a carico del calciatore Portella Carmelo (A.S. Kamarat); senza addebito di tassa
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it