COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 20 DEL 10/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.C. SICULIANA (AG) – (avverso squalifica per sei gare calciatore Zuppardo Gaspare – GARA JETAS CITTA’ ANTICA – SICULIANA del 23.09.2001 – C.U. n. 18 del 26.09.2001- CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”G”) – Proc. n. 17/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 20 DEL 10/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.C. SICULIANA (AG) - (avverso squalifica per sei gare calciatore Zuppardo Gaspare - GARA JETAS CITTA’ ANTICA - SICULIANA del 23.09.2001 - C.U. n. 18 del 26.09.2001- CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”G”) - Proc. n. 17/A Con appello ritualmente proposto l’A.C. Siculiana chiede la riforma dell’impugnata decisione , deducendo che il calciatore in argomento si è reso colpevole “soltanto” di un equivocabile gesto nei confronti dell’Arbitro, nel tentativo di allontanarlo dalle proteste manifestate da alcuni suoi compagni in occasione della segnatura di una rete da parte della squadra avversaria. La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti di gara, osserva che l’addebito contestato al Sig. Zuppardo Gaspare va confermato sulla scorta di quanto riferito dall’Arbitro. Si ritiene però, che detta condotta possa essere circoscritta nell’ambito di una manifestazione di intemperanza inopportuna, rimasta episodica e priva di conseguenze di sorta. Cio’ posto DELIBERA: di determinare in quattro gare la squalifica a carico del calciatore Zuppardo Gaspare (Siculiana); dispone restituire la tassa reclamo di L. 200.000.= già versata.
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