COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 22 DEL 24/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara MEGARA 1908 – GIARRATANA del 21/10/2001 0-2; Sospesa al 30′ del 2° tempo.

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 22 DEL 24/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara MEGARA 1908 - GIARRATANA del 21/10/2001 0-2; Sospesa al 30' del 2° tempo. Esaminati gli atti ufficiali dai quali, tra l'altro, si rileva che: Alla fine del 1° tempo, mentre il direttore di gara si recava all'interno degli spogliatoi, veniva aperto un cancello della tribuna dal quale sostenitori della squadra ospitante si introducevano all'interno del recinto di giuoco; nel contempo lo stesso veniva raggiunto da due tesserati non identificati della Societa' Megara che assumevano contegno offensivo e minaccioso; uno dei suddetti lo afferrava per il braccio, strattonandolo con violenza; gli stessi venivano poi allontanati da propri compagni e l'arbitro poteva cosi' entrare nello spogliatoio; Al 29' del 2° tempo, a seguito della trasformazione di un calcio di rigore da parte della Società Giarratana, "numerosi sostenitori" della squadra Megara penetravano indebitamente all'interno del recinto di giuoco, sempre attraverso il cancello della tribuna nuovamente aperto, assumendo contegno offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara; uno, in particolare, tentava di aggredirlo, non riuscendovi grazie all'intervento di tesserati della Società Megara; lo stesso, qualificandosi come "presidente" della Societa' Megara e successivamente identificato come Meli Ivan, gai squalificato sino a tutto il 16.09.2006, con proposta di radiazione dai Ruoli Federali, invitava ripetutamente i propri calciatori ad abbandonare il terreno di giuoco; A tal punto giungeva una pattuglia della polizia che, comunque, non riusciva a far allontanare il Meli che continuava ad assumere contegno offensivo nei confronti dell'arbitro; Dopo quasi venti minuti di sospensione della gara, l'arbitro, impossibilitato a ripristinare le condizioni idonee per la regolare prosecuzione della stessa, ed a tutela dell'incolumita' propria e dei tesserati di entrambe le squadre, sanciva la sospensione definitiva dell'incontro e mentre si avviava verso gli spogliatoi, veniva colpito da una pietra ad una gamba e da terriccio alla schiena; Il suddetto era ancora oggetto di manifestazioni di intemperanza da parte di circa una cinquantina di sostenitori all'atto di lasciare l'impianto sportivo, scortato, peraltro, dalle Forze dell'Ordine; Per quanto esposto in narrativa; Sancita la responsabilita' della Societa' Megara in ordine al comportamento dei propri sostenitori e del proprio tesserato gia' squalificato; Visto l'art. 12, comma 1 del C.G.S.; Si delibera: Di assegnare gara perduta per 0-2 alla Societa' Megara e di infliggere alla stessa l'ammenda di £ 500.000.
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