COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 22 DEL 24/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Decisioni della Commissione Disciplinare RICORSI A.S. ATLETICO VITA (TP) – (per posizione irregolare calciatore/assistente arbitro – GARA ATLETICO VITA – CAMPOBELLO 2000 del 14.10.2001 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. I) – Proc. n 42/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 22 DEL 24/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Decisioni della Commissione Disciplinare RICORSI A.S. ATLETICO VITA (TP) - (per posizione irregolare calciatore/assistente arbitro - GARA ATLETICO VITA - CAMPOBELLO 2000 del 14.10.2001 - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. I) - Proc. n 42/A La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Ippolito Calogero nato il 6.08.1984 utilizzato dalla Società Campobello 2000 nella gara pria indicata, quale assistente arbitro di parte: La Commissione Disciplinare: visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti osserva: L’assistente arbitro di parte (Campobello 2000) Sig. Ippolito Calogero non poteva esercitare tale funzione in quanto con C.U. n. 20 del 10.10.2001 era stata resa nota la sanzione disciplinare della squalifica per una gara in relazione alla gara Campobello 2000 - Sporting R.C.B. del 7.10.2001, per contegno irriguardoso nei confronti dell’arbitro, gara che il medesimo aveva disputato quale calciatore; Pertanto, a norma dell’art. 12 n. 5 lettera c) il Sig. Ippolito Calogero non aveva titolo a prendere parte alla gara in esame quale assistente arbitro di parte; P.Q.M. Delibera: di infliggere alla Società Campobello 2000 la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0 - 2 e l’ammenda di L. 300.000.=; di infliggere al calciatore Ippolito Calogero una ulteriore giornata di squalifica; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Nastasi Baldassare la sanzione dell’inibizione fino al 30.11.2001 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n. 8 C.G.S.; senza addebito di tassa.
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