COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 22 DEL 24/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Decisioni della Commissione Disciplinare APPELLI BELVEDERE C.G. di Siracusa – (avverso inibizione allenatore Sebastiano Tata fino al 30.10.2001 e squalifia calcatore Sebastiano Tuccitto fino al 30.09.2002 – GARA ERG PRIOLO – BELVEDERE C.G. del 30.09.2001 – Campionato di Prima Categoria GIR. F – C.U. n. 19 del 3.10.2001) – Proc. n. 24/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 22 DEL 24/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Decisioni della Commissione Disciplinare APPELLI BELVEDERE C.G. di Siracusa - (avverso inibizione allenatore Sebastiano Tata fino al 30.10.2001 e squalifia calcatore Sebastiano Tuccitto fino al 30.09.2002 - GARA ERG PRIOLO - BELVEDERE C.G. del 30.09.2001 - Campionato di Prima Categoria GIR. F - C.U. n. 19 del 3.10.2001) - Proc. n. 24/A Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente con il quale chiede la riduzione delle sanzioni meglio descritte in epigrafe perché ritenute eccessive rispetto al reale accadimento dei fatti avvenuti nel terreno di giuoco; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara preliminarmente rileva che la sanzione inflitta al Sig. Sebastiano Tata non può essere appellata in quanto il termine è inferiore ad un mese e quindi il ricorso in appello proposto è inammissibile; di contro la sanzione inflitta al calciatore Sebastiano Tuccitto è descritta dal direttore di gara in maniera chiara ed inequivocabile e non si presta a censura alcuna ed in considerazione che il fatto sia accaduto a fine gara è da considerarsi di particolare gravità anche perché indirizzato nei confronti dell’arbitro e pertanto non può essere accolta la richiesta di riduzione della sanzione; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto con addebito di tassa non versata L. 200.000.=
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