COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 22 DEL 24/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Decisioni della Commissione Disciplinare APPELLI S.S. DUE TORRI di Gliaca di Piraino (ME) – (avverso squalifica calciatore Nibali Fausto fino al 30.06.2005 -GARA DUE TORRI – SPADAFORESE del 3.10.2001 – COPPA ITALIA – C.U. n. 20 del 10.10.2001) – Proc. n. 43/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 22 DEL 24/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Decisioni della Commissione Disciplinare APPELLI S.S. DUE TORRI di Gliaca di Piraino (ME) - (avverso squalifica calciatore Nibali Fausto fino al 30.06.2005 -GARA DUE TORRI - SPADAFORESE del 3.10.2001 - COPPA ITALIA - C.U. n. 20 del 10.10.2001) - Proc. n. 43/A Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente in ordine alla squalifica comminata in primo grado al calciatore meglio identificato in epirafe e con il quale la stessa Società chiede la riduzione della sanzione e di essere sentita all’udienza dibattimentale; La Società ricorrente nelle proprie difese, pur ammettendo il contegno offensivo e minaccioso, contesta che lo stesso abbia colpito il direttore di gara, perché tale comportamento era indirizzato al calciatore della squadra avversaria contestualmente espulso che aveva apostrofato il Nibali. Sentito il legale rappresentante della Società ricorrente all’udienza dibattimentale del 23.10.2001; La Commissione Disciplinare letti gli atti di gara rileva che il fatto addebitato al calciatore è descritto in maniera chiara e non si presta ad equivoco alcuno; ritenuto che però tale gesto ha avuto conseguenze lievissime a carico del direttore di gara, non ostative alla prosecuzione della gara, la sanzione può essere rideterminata; P.Q.M. DELIBERA: di determinare la squalifica al calciatore Nibali Fausto (Società Due Torri) fino al 30.06.2003 senza addebito di tassa.
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