COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 22 DEL 24/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Decisioni della Commissione Disciplinare APPELLI A.C.R. ACICATENA (CT) – (avverso ammenda di L. 500.000.=, inibizione al Sig. Tosto Lucio fino al 20.11.2001 – Squalifica fino al 30.04.2002 Sig. Donzuso Venero; per sei gare Richichi Antonio, per tre gare Damante Sebastiano e Sciacca Salvatore, per due gare Ricca Carmelo – GARA SORTINO – ACICATENA del 14.10.2001 – Campionato Di Promozione Gir. C – C.U. n. 21 del 17/18. 10.2001) – Proc. n. 48/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 22 DEL 24/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Decisioni della Commissione Disciplinare APPELLI A.C.R. ACICATENA (CT) - (avverso ammenda di L. 500.000.=, inibizione al Sig. Tosto Lucio fino al 20.11.2001 - Squalifica fino al 30.04.2002 Sig. Donzuso Venero; per sei gare Richichi Antonio, per tre gare Damante Sebastiano e Sciacca Salvatore, per due gare Ricca Carmelo - GARA SORTINO - ACICATENA del 14.10.2001 - Campionato Di Promozione Gir. C - C.U. n. 21 del 17/18. 10.2001) - Proc. n. 48/A L’appellante chiede l’annullamento di tutte le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo oppure la riduzione in misura più adeguata ai fatti realmente accaduti; La Commisisone Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: Tutto quanto dedotto dall’appellante con riferimento alla veridicità del referto di gara non può trovare ingresso in sede disciplinare, essendo il procedimento basato sugli atti ufficiali formati dall’arbitro e dagli altri soggetti addetti; In ordine all’entità delle sanzioni va osservato che le stesse appaiono aderenti alla realtà dei fatti e tengono conto delle risultanze oggettive desunte dalla lettura degli atti suddetti; Unica eccezione riguarda la posizione del Sig. Donzuso , resosi autore di un contegno particolarmente irriguardoso ed offensivo, sanzionabile fino al 28.02.2002; La sanzione a carico del Sig. Tosto tiene conto della particolare funzione dallo stesso rivestita; Per le ragioni sopra espresse non si ravvisano elementi che consentono una riduzione dell’ammenda essendo dovuti gli atti assunti dai dirigenti e segnalati dall’appellante; Non è ammissibile a norma di regolamento la sanzione irrogata a carico del Sig. Ricca; P.Q.M. DELIBERA: di contenere a tutto il 28.02.2002 la sanzione a carico del calciatore Donzuso Venero (Acicatena); di confermare il resto dei provvedimenti; senza addebito di tassa.
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