COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 22 DEL 24/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Decisioni della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTI DI REVISIONE – Proc. n. 46/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 22 DEL 24/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Decisioni della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTI DI REVISIONE - Proc. n. 46/A Con nota dell’ 11.10.2001 il Comitato Regionale Sicilia ha richiesto a questa Commissione, effettuate le opportune verifiche, la revisione dell’ammenda inflitta da questa Decidente alla Società U.S. Virtus Ispica meglio indicata nel C.U. n. 58 del 27.06.2001, a seguito di deferimento per violazione art. 1 c.1 C.G.S. in riferimento alla Legge Regionale n. 36 del 30.12.2000. La Commissione Disiciplinare, preso atto di quanto sopra, alla luce dei dati aggiornati forniti dal competente ufficio del C.R.S. a parziale modifica del precedente provvedimento in premessa richiamato, DELIBERA: di infliggere alla Società U.S. Virtus Ispica l’ammenda di L. 4.000.000.= così sostituita la precedente sanzione inflitta per violazione della normativa sulle certificazioni mediche in relazione a n. 80 tesserati.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it