COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 3/11/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES Gara PALAGONIA – ACIPLATANI CALCIO del 20/10/2001 1-2; Reclamo: Club Calcio Palagonia.
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 3/11/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
Gara PALAGONIA - ACIPLATANI CALCIO del 20/10/2001
1-2; Reclamo: Club Calcio Palagonia.
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 22 del 24/10/2001;
Con reclamo ritualmente proposto la Societa' Club Calcio Palagonia chiede che venga deliberata la ripetizione della gara in epigrafe, in quanto viziata da un "errore tecnico" commesso dall'arbitro; sostiene la reclamante che, in occasione dell'allontanamento del proprio assistente di parte, il direttore di gara non avrebbe provveduto alla sostituzione dello stesso per la restante parte dell'incontro;
Esaminati gli atti ufficiali ed il supplemento richiesto all'arbitro e considerato che gli stessi hanno valenza privilegiata di prova in riferimento allo svolgimento della gara, si rileva che l'assistente di parte della reclamante non e' mai stato allontanato e, pertanto, questi non doveva essere sostituito con altro tesserato;
Per quanto sopra esposto;
Si delibera:
Di respingere il reclamo proposto dalla Società Club Calcio Palagonia, addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di dare atto del risultato conseguito in campo.