COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 3/11/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMI U.S. SAN SEBASTIANO di Calascibetta (EN) – (posizione irregolare gurdalinee Falzone Rosario – GARA POL. PRO PIETRINA/SAN SEBASTIANO del 15.09.2001 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “E”) – Proc. n° 11/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 3/11/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMI U.S. SAN SEBASTIANO di Calascibetta (EN) – (posizione irregolare gurdalinee Falzone Rosario – GARA POL. PRO PIETRINA/SAN SEBASTIANO del 15.09.2001 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “E”) – Proc. n° 11/A – Con reclamo ritulamente proposto la Società San Sebastiano segnala la posizione irregolare dell’assistente arbitrale Sig. Falzone, evidenziando che lo stesso non risulta in alcun modo tesserato per la Società Pro Pietrina; Controdeduce quest’ultima Società sostenendo essere il Falzone un proprio dirigente e pertanto chiedendo il rigetto del reclamo, La Commissione Disciplinare, visti gli atti e esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: Il reclamo e’ fondato. Il Sig. Falzone Rosario, sebbene in elenco tra i consiglieri della Società Pro Pietrina, non risulta avere sottoscritto la domanda di iscrizione al campionato 2001/2002, come rimessa in copia dalla Società predetta, ne’ tale firma risulta nell’originale a suo tempo inviata in Comitato e conservato agli atti dell’amministrazione. Il Falzone risulta inoltre svincolato quale calciatore in data 15.7.2000; Nessun valore probatorio può essere riconosciuto ad altri atti sociali che interessano il Falzone, mancati peraltro di data certa, ne’ può valere quant’altro in passato assunto e sottoscritto dal Falzone, considerato che l’affiliazione e’ soggetta al rinnovo annuale, all’atto dell’iscrizione al Campionato, come disposto dalle N.O.I.F. e così tutti gli adempimenti ad essa connessi con relativa assunzione di responsabilità. P.Q.M. DELIBERA: In accoglimento del reclamo come sopra proposto, di infliggere alla Società Pro Pietrina la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2; di infliggere al Sig. Viola Giuseppe, quale dirigente accompagnatore, l’inibizione temporanea fino al 20.11.2001; senza addebito di tassa reclamo (L.. 200.000.=).
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