COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 24 del 7/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara ATLETICO CATENANUOVA – VIRTUS CARLENTINI del 21/10/2001 2-0; Sospesa al 24′ del 1° tempo; Reclamo: Virtus Carlentini.
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 24 del 7/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Gara ATLETICO CATENANUOVA - VIRTUS CARLENTINI del 21/10/2001
2-0; Sospesa al 24' del 1° tempo; Reclamo: Virtus Carlentini.
Con reclamo ritualmente proposto, la Societa' Virtus Carlentini chiede la ripetizione della gara in quanto l'arbitro "che a suo dire si sentiva minacciato" dai tesserati della reclamante, "non ha adottato alcun provvedimento tendente a ristabilire gli equilibri della gara in campo" e decideva di sospenderla, nonostante i suddetti avessero "soltanto protestato nei suoi confronti, senza toccarlo fisicamente";
Esaminati gli atti ufficiali che, come risaputo hanno valenza privilegiata di prova in riferimento allo svolgimento della gara, si rileva che:
Al 24' del 1° tempo, a seguito della segnatura di una rete da parte della squadra Atletico Catenanuova, alcuni calciatori della Societa' Virtus Carlentini, tra cui l'arbitro riconosceva Greco Gianluca, Basso Giuseppe, Punzo Raffaele e Trolio Cristian, assumevano contegno offensivo e minaccioso nei confronti dello stesso e lo inseguivano per tutto il terreno di giuoco;
Il direttore di gara, considerata la situazione determinatasi ed il fatto che nessun tesserato era accorso a proteggerlo, si dirigeva verso gli spogliatoi barricandosi all'interno insieme ad un dirigente e ad un addetto al servizio d ordine della squadra Atletico Catenanuova; per circa dieci minuti calciatori della squadra Virtus Carlentini tentavano di sfondarne la porta colpendola con ripetuti calci e pugni venendo poi allontanati dagli addetti al servizio d'ordine della squadra ospitante; solo dopo un'ora il direttore di gara lasciava tranquillamente l'impianto sportivo;
Condivisa la decisione dell'arbitro di sospendere la gara;
Sancita la responsabilita' della Societa' Virtus Carlentini in ordine al comportamento dei propri tesserati e dato atto che i provvedimenti disciplinari a carico degli stessi sono stati gia' pubblicati sul C.U. n° 22 del 24.10.2001;
Visto l'art. 12, comma 1, del C.G.S.;
Si delibera:
Di respingere il reclamo proposto dalla Societa' Virtus Carlentini addebitando alla stessa la relativa tassa non versata;
Di assegnare gara perduta per 0-2 alla squadra Virtus Carlentini.
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