COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 24 del 7/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Campionato di Seconda categoria Gara LIBERTAS ERICE – JUVENILIA del 21/10/2001 0-1; Reclamo Libertas Erice.

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 24 del 7/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Campionato di Seconda categoria Gara LIBERTAS ERICE - JUVENILIA del 21/10/2001 0-1; Reclamo Libertas Erice. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 22 del 24/10/2001; Si osserva in via preliminare l'improponibilita' del reclamo proposto in quanto sostenuto da argomentazioni e rilievi di carattere tecnico che sono demandate alla esclusiva competenza dell'arbitro e pertanto sottratti alla valutazione degli Organi di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del C.G.S.; Che la predetta circostanza costituisce motivo di inammissibilita' del reclamo stesso e ne preclude l'esame di merito; Per quanto sopra, Si delibera: Di dichiarare inammissibile il reclamo presentato dalla Societa' Libertas Erice, addebitando alla stessa la relativa tassa; Di dare atto del risultato conseguito in campo.
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