COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 24 del 7/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Campionato di Seconda categoria Gara LIBERTAS ERICE – JUVENILIA del 21/10/2001 0-1; Reclamo Libertas Erice.
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 24 del 7/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Campionato di Seconda categoria
Gara LIBERTAS ERICE - JUVENILIA del 21/10/2001
0-1; Reclamo Libertas Erice.
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 22 del 24/10/2001;
Si osserva in via preliminare l'improponibilita' del reclamo proposto in quanto sostenuto da argomentazioni e rilievi di carattere tecnico che sono demandate alla esclusiva competenza dell'arbitro e pertanto sottratti alla valutazione degli Organi di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del C.G.S.;
Che la predetta circostanza costituisce motivo di inammissibilita' del reclamo stesso e ne preclude l'esame di merito;
Per quanto sopra,
Si delibera:
Di dichiarare inammissibile il reclamo presentato dalla Societa' Libertas Erice, addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di dare atto del risultato conseguito in campo.