COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 24 del 7/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Campionato Regionale Juniores Gara CALTAGIRONE S.R.L. – MASSANNUNZIATA del 27/10/2001 N.D. Reclamo Caltagirone.
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 24 del 7/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Campionato Regionale Juniores
Gara CALTAGIRONE S.R.L. - MASSANNUNZIATA del 27/10/2001
N.D. Reclamo Caltagirone.
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 24 del 7/11/2001;
Si osserva in via preliminare l'improponibilità del reclamo proposto in quanto sostenuto da argomentazioni e rilievi di carattere tecnico-procedurale che sono demandate alla esclusiva competenza dell'arbitro e pertanto sottratti alla valutazione degli Organi di Giustizia Sportiva;
Che la predetta circostanza costituisce motivo di inammissibilita' del reclamo stesso e ne preclude l'esame di merito;
Per quanto sopra e considerato che la gara non si è disputata a causa della mancata regolare segnatura del terreno di giuoco;
Si delibera:
Di dichiarare inammissibile il reclamo presentato dalla Societa' Caltagirone, addebitando alla stessa la tassa reclamo;
Di infliggere alla Società Caltagirone la punizione della perdita della gara per 0-2, l'ammenda di £. 100.000 (1ma rinuncia) e la penalizzazione di un punto in classifica;
Di rimettere gli atti al C.R.A. Sicilia per quanto di competenza in relazione alle circostanze segnalate dalla Società Caltagirone circa l'operato dell'arbitro.