COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 24 del 7/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Campionato Regionale Juniores Gara CALTAGIRONE S.R.L. – MASSANNUNZIATA del 27/10/2001 N.D. Reclamo Caltagirone.

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 24 del 7/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Campionato Regionale Juniores Gara CALTAGIRONE S.R.L. - MASSANNUNZIATA del 27/10/2001 N.D. Reclamo Caltagirone. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 24 del 7/11/2001; Si osserva in via preliminare l'improponibilità del reclamo proposto in quanto sostenuto da argomentazioni e rilievi di carattere tecnico-procedurale che sono demandate alla esclusiva competenza dell'arbitro e pertanto sottratti alla valutazione degli Organi di Giustizia Sportiva; Che la predetta circostanza costituisce motivo di inammissibilita' del reclamo stesso e ne preclude l'esame di merito; Per quanto sopra e considerato che la gara non si è disputata a causa della mancata regolare segnatura del terreno di giuoco; Si delibera: Di dichiarare inammissibile il reclamo presentato dalla Societa' Caltagirone, addebitando alla stessa la tassa reclamo; Di infliggere alla Società Caltagirone la punizione della perdita della gara per 0-2, l'ammenda di £. 100.000 (1ma rinuncia) e la penalizzazione di un punto in classifica; Di rimettere gli atti al C.R.A. Sicilia per quanto di competenza in relazione alle circostanze segnalate dalla Società Caltagirone circa l'operato dell'arbitro.
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