COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 24 del 7/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI F.C. TREMESTIERI ETNEO (CT) – (avverso decisione Giudice Sportivo perdita GARA CENTRO SPORTIVO ICOS/TREMESTIERI ETNEO del 13.10.2001 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “E” – C.U. n° 21 del 17.10.2001) – Proc. n° 60/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 24 del 7/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI F.C. TREMESTIERI ETNEO (CT) – (avverso decisione Giudice Sportivo perdita GARA CENTRO SPORTIVO ICOS/TREMESTIERI ETNEO del 13.10.2001 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “E” - C.U. n° 21 del 17.10.2001) – Proc. n° 60/A – La Società Tremestieri Etneo ricorre avverso la decisione del Giudice Sportivo, resa nota C.U. n° 21 del 17.10.2001, con la quale infliggeva all’odierna ricorrente, la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 per la violazione dell’art. 37 comma 1 – Regolamento L.N.D. e art. 12, n° 5 del C.G.S.; La Società appellante ipotizza un errore, da parte dell’arbitro, nel trascrivere le sostituzioni dei calciatori effettuate dalla Società ; chiede, pertanto, il ripristino del risultato conseguito acquisito in campo a favore della medesima Società appellante ribaltando con ciò la decisione del Giudice Sportivo sopra indicata; Visti gli atti ufficiali e l’appello ritualmente proposto; Accertato che le due Società hanno regolarmente sottoscritto, a fine gara, lo statino relativo predisposto dall’arbitro non sollevando nessuna obiezione in merito a quanto prospettato nello statino stesso; Considerato, pertanto, che l’affermazione della Società reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali; Ritenuto, quindi, infondato l’appello proposto; P.Q.M. DELIBERA: Di respingere l’appello come sopra proposto dalla Società Tremestieri Etneo, confermando, per l’effetto, l’impugnata decisione di primo grado; con addebito della tassa (£. 200.000.=) non versata.
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