COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 25 del 14/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMI A.S. SCILLATO (PA) – (posizione irregolare calciatrici Mazzola Maria, Mogavero Silvia e Battaglia Patrizia – GARA CLUB JUVENTUS/SCILLATO del 14.10.2001 – CAMPIONATO CALCIO A CINQUE FEMMINILE) – Proc. n° 06/B –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 25 del 14/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMI A.S. SCILLATO (PA) – (posizione irregolare calciatrici Mazzola Maria, Mogavero Silvia e Battaglia Patrizia – GARA CLUB JUVENTUS/SCILLATO del 14.10.2001 – CAMPIONATO CALCIO A CINQUE FEMMINILE) – Proc. n° 06/B – Letto il reclamo proposto dalla Società A.S. Scillato in ordine alla gara indicata in epigrafe con il quale viene chiesto l’annullamento della gara e la vittoria di 0-3 a tavolino per la posizione irregolare delle calciatrici Mazzola, Mogavero e Battaglia tesserate, secondo la società reclamante, per l’A.S. Fortitudo (Cefalù) e non per l’Ass. Club Juventus (Castelbuono); Letta la nota inviata dal Club Juventus di Castelbuono, nella quale viene evidenziata che la predetta Società ha tesserato le atlete in considerazione che la Società A.S. Fortitudo non aveva perfezionato l’iscrizione entro il 30.7.2001 così come esplicitato nel C.U. n° 47 del 20.6.2001; La Commissione Disciplinare, letti gli atti e dopo aver preliminarmente accertato che nel termine del 30.7.2001 la Società A.S. Fortitudo Cefalù non aveva perfezionato l’iscrizione al Campionato, osserva: Indipendentemente da quanto previsto nelle Carte Federale che la Società rinunciataria deve essere pubblicata nel Comunicato Ufficiale, sulla scorta delle ultime decisioni della C.A.F., decorso il termine ultimo di iscrizione ai campionati, i calciatori sono liberi di tesserarsi per altra Società. Se la Società perfeziona l’iscrizione successivamente i calciatori che hanno contratto vincolo per altra Società sono in regola ed i restanti restano vincolati per l’originaria. Tale direttiva e’ stata pubblicata nell’Annuario a pag. 44. Questa Decidente, a maggior conforto di quanto già sopra rassegnato, fa presente che la decorrenza dello svincolo di autorità si identifica con il momento in cui si determina l’inattività della Società di appartenenza del calciatore e cioè quando si sia chiusa l’iscrizione al campionato di competenza, senza che la predetta Società abbia provveduto ad iscriversi od abbia già dichiarato la propria inattività, ovvero dal momento dell’atto in cui la Società manifesta la sua volontà di ritiro o ancora dal provvedimento di esclusione della Società dal predetto Campionato o, infine, dal provvedimento di revoca dell’affiliazione della Società stessa. Si tratta, infatti, di momenti che seguono in modo irreversibile la decorrenza dell’inattività della Società e che devono segnare anche il momento di decorrenza dello svincolo di autorità. La decorrenza di detto svincolo non può ricollegarsi, invece, alla pubblicazione nel Comunicato Ufficiale del provvedimento nel quale viene riportato l’elenco delle Società inattive, trattandosi di provvedimenti la cui natura dichiarativa (di partecipazione) è palese; la norma già stabilisce direttamente il momento in cui si verifica l’inattività della Società (al verificarsi, cioè, di una delle fattispecie da essa previste) e collega, altrettanto direttamente, l’inattività della società allo svincolo. Pertanto la posizione di tesseramento delle giocatrici descritte in epigrafe è regolare; P.Q.M. DELIBERA: Di respingere il reclamo come sopra proposto per le motivazioni sopra riportate e disponendo l’incameramento della tassa reclamo versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it