COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 25 del 14/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI U.S. REAL TERMINI di Termini Imerese (PA) – (avverso squalifica calciatore Rio Alberto fino al 30.05.2002 – GARA CASTELLANESE/REAL TERMINI del 28.10.2001 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. H – C.U. n. 23 del 31.10.2001) – Proc. n. 66/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 25 del 14/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLI
U.S. REAL TERMINI di Termini Imerese (PA) – (avverso squalifica calciatore Rio Alberto fino al 30.05.2002 – GARA CASTELLANESE/REAL TERMINI del 28.10.2001 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. H – C.U. n. 23 del 31.10.2001) – Proc. n. 66/A
Con appello ritualmente depositato l’odierna appellante chiede un riesame del provvedimento sanzionatorio in epigrafe indicato ritenendolo eccessivo in ordine ai fatti accaduti in campo;
La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva:
la condotta posta in essere dal calciatore della odierna appellante è senz’altro censurabile e deprecabile alla luce anche della funzione di capitano rivestita durante la gara.
In ordine al quantum ritiene che il provvedimento sanzionatorio può essere ricondotto in un periodo più limitato atteso l’assenza di qualsivoglia conseguenza dannosa;
P.Q.M.
DELIBERA:
Di determinare la squalifica a carico del calciatore Rio Alberto (Real Termini) fino al 28.02.2002;
senza addebito di tassa non versata.
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