COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 26 del 21/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara SPORTINSIEME – S.DOMENICA VITTORIA del 10/11/2001 N.D.; Reclamo S.Domenica Vittoria.
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 26 del 21/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
Gara SPORTINSIEME - S.DOMENICA VITTORIA del 10/11/2001
N.D.; Reclamo S.Domenica Vittoria.
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 25 del 14.11.2001;
Si osserva in via preliminare che il reclamo in oggetto non e' stato inviato alla controparte cosi' come previsto dall'art. 42, comma 1 del C.G.S. e che l'inosservanza di tale formalita' ne costituisce motivo di inammissibilita' e ne preclude l'esame di merito;
Visti gli atti ufficiali dai quali si rileva che la Società S.Domenica Vittoria non si e' presentata per la disputa della gara in epigrafe;
Visti gli artt. 53 e 55, punto 2, delle N.O.I. della F.I.G.C.;
Si delibera:
Di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società S.Domenica Vittoria addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di infliggere alla Società S.Domenica Vittoria la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2, la penalizzazione di un punto in classifica, l'ammenda di £. 300.000 (1.ma rinuncia), nonche' l'indennizzo per mancato incasso, nella misura di £. 400.000. da corrispondere alla Società