COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°19 del 22/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Calcio San Giorgio – Camp. 2° Cat. /Girone N Gara del 14.10.2001 tra Calcio San Giorgio-Canegrate (C.U. n. 7 del Comitato di Legnano datato 18.10.2001).

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°19 del 22/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Calcio San Giorgio - Camp. 2° Cat. /Girone N Gara del 14.10.2001 tra Calcio San Giorgio-Canegrate (C.U. n. 7 del Comitato di Legnano datato 18.10.2001). La Soc. SANGIORGIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore SPALTROGIOVANNI a tutto il 15.10.2004. Lamentando che il calciatore Spaltro Giovanni non ha colpito l’arbitro con un pugno. La Commissione disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: che, come descritto nel rapporto del direttore di gara, il calciatore SPALTROGIOVANNI della società sportiva Calcio San Giorgio, dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni, si rivolgeva in modo irriguardoso e minaccioso nei confronti del direttore di gara e ritardava volontariamente l’uscita dal terreno di giuoco. Al termine della gara il calciatore SPALTROGIOVANNI, riconosciuto chiaramente nonostante si fosse tolto la maglia, si dirigeva verso il direttore di gara e lo colpiva con un pugno al volto senza provocare conseguenze fisiche in quanto si frapponeva fra il suddetto e l’arbitro il capitano della società Calcio San Giorgio FONTANAROBERTO e lo stesso arbitro riusciva ad attenuare parzialmente il colpo. Successivamente il Sig. SPALTROGIOVANNI usciva trattenuto dagli altri calciatori. Pertanto, visto il comportamento tenuto dal calciatore SPALTROGIOVANNI, la sanzione comminatagli dal G.S. appare congrua. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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