COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°19 del 22/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Limbiate Calcio – Camp. Under 21 / Girone A Gara del 30.09.2001 tra Limbiate e Giovanni Ribelli (C.U. n. 6 del Comitato di Monza datato 04.10.01)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°19 del 22/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Limbiate Calcio - Camp. Under 21 / Girone A Gara del 30.09.2001 tra Limbiate e Giovanni Ribelli (C.U. n. 6 del Comitato di Monza datato 04.10.01) La Soc. Limbiate Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha deliberato la perdita della gara per 2 a 0, che ha squalificato il calciatore Pizzi Emanuele sino al 31 dicembre 2004 e comminato l’ammenda di L. 100.000 per mancata assistenza all’arbitro. La reclamante, in sede di audizione, pur stigmatizzando il comportamento del proprio calciatore Pizzi, ha negato che il calciatore ebbe a sferrare un violento pugno al viso dell’arbitro, ammettendo, invece, che ebbe a colpire l’arbitro con una sberla: ha ritenuto, perciò, del tutto fuori luogo la sospensione della gara. Assume di aver prestato assistenza all’arbitro e chiama sull’intera vicenda a testimonianza i dirigenti, i giocatori in campo ed i componenti della squadra avversaria e conclude: a) per la ripetizione della gara; b) per la riduzione della squalifica al calciatore Pizzi; c) per l’annullamento o riduzione dell’ammenda. Sentito l’arbitro, questi ha confermato integralmente il referto e cioè di essere stato colpito con violenza da un pugno sulla guancia destra, riportanto un ematoma che gli procurava forte dolore per circa un’ora e pertanto di non essere in grado di continuare la direzione della gara. Infine confermava la mancata assistenza da parte della società reclamante. La Commissione Disciplinare preliminarmente deve rilevare la inammissibilità della richiesta testimonianza in quanto espressamente vietata dal C.G.S. e la inammissibilità del reclamo in ordine alla richiesta della ripetizione della gara in quanto non risulta che la Limbiate Calcio abbia inviato alla Soc. Giovanni Ribelli copia del reclamo; infatti, non figura allegato al reclamo l’attestazione della ricezione così come disposto dal C.G.S. Ma al di là di quanto sopra detto, la decisione del giudice di prime cure non avrebbe subito modifica alcuna in quanto la causa della sospensione della gara è riconducibile esclusivamente al gravissimo comportamento del Pizzi, il cui gesto non ha consentito all’arbitro di poter portare a termine la gara. Anche la richiesta di annullamento della sanzione dell’ammenda dev’essere respinta in quanto l’arbitro ha riferito chiaramente di essere stato soccorso dai componenti della Soc. Giovanni Ribelli e non dai dirigenti della Limbiate Calcio. Tanto premesso e ritenuto, la Commissione Disciplinare DICHIARA inammissibile il reclamo in ordine alla richiesta di ripetizione della gara per quanto sopra detto e nel resto RIGETTA il reclamo e dispone ex art. 29 n. 13 di incamerare la relativa tassa.
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