COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°19 del 22/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Samolaco – Camp. Juniores Provinciali /Girone U Gara del 27.10.2001 tra Gravedona-Samolaco

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°19 del 22/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Samolaco - Camp. Juniores Provinciali /Girone U Gara del 27.10.2001 tra Gravedona-Samolaco (C.U. n. 10 del Comitato Prov. di Sondrio datato 31.10.2001) La Soc. A.C. SAMOLACO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore GEROMINIDAVIDE per 4 mesi. Lamentando che il GEROMINI si è appoggiato ad un braccio dell’arbitro chiedendo spiegazioni in merito all’espulsione ricevuta. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: dal rapporto arbitrale emerge che il GEROMINI, dopo essere stato espulso, si avvicinava all’arbitro, lo prendeva per la maglietta e gli dava una spinta non violenta, pronunciando nei suoi confronti frasi offensive. Pertanto, deve ritenersi corretta la squalifica comminata dal G.S. nei confronti del calciatore. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S., di incamerare la relativa tassa.
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