COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°20 del 29/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Fontanellese – Camp. 1°Cat. /Gir. B Gara del 11.11.2001 tra Fontanellese-Mario Zanconti (C.U. n. 18 del C.R.L. datato 15.11.2001)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°20 del 29/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.C. Fontanellese - Camp. 1°Cat. /Gir. B
Gara del 11.11.2001 tra Fontanellese-Mario Zanconti
(C.U. n. 18 del C.R.L. datato 15.11.2001)
La Società FONTANELLESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore CASSAGOGIUSEPPE a tutto il 26 DICEMBRE 2001, lamentando che la sanzione comminata dal G.S. appare eccessiva.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva:
che, come descritta nel rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, il calciatore Giuseppe Cassago della A.C. FONTENELLESE, in seguito ad una decisione arbitrale, si avvicinava al direttore di gara e strattonandolo lo ingiuriava.
Pertanto visto il comportamento tenuto dal calciatore Giuseppe Cassago la sanzione comminata dal G.S. appare congrua.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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