COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°20 del 29/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Sportivi Cinisello – Cat. 2°/Gir. J Gara del 4.11.2001 tra Sportivi Cinisello-U.S. Cassina (C.U. n. 11 Comitato Monza dell’8.11.2001).

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°20 del 29/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Sportivi Cinisello - Cat. 2°/Gir. J Gara del 4.11.2001 tra Sportivi Cinisello-U.S. Cassina (C.U. n. 11 Comitato Monza dell’8.11.2001). La Soc. U.S. SPORTIVICINISELLO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato i calciatori VINCENZIGAETANO e ANNIBALIGIANLUCA per quattro gare, sostenendo che il primo aveva subito un pugno da dietro da un avversario su un occhio e non aveva affatto reagito, mentre per il secondo riteneva che la reazione era stata dovuta alla necessità di difendersi dai colpi di un avversario; ritiene anche l’ammenda non dovuta in quanto non vi erano persone estranee all’interno del rettangolo di gioco. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. rileva: dalla lettura del referto arbitrale, che, come è noto, costituisce fonte privilegiata di prova in quanto formato da persona super partes, quale è il direttore di gara risulta chiaramente e dettagliatamente il comportamento del calciatore VINCENZI, che reagiva al pungo ricevuto, colpendo con pugni e calci gli avversari e quello dell’ANNIBALI, che allo stesso si avventava contro gli avversari. Risulta ancora dal referto la presenza di persone estranee nel rettangolo di gioco. Alla luce di tali risultanze le argomentazioni della reclamente appaiono senza fondamento e pertanto devono essere disattese. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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