COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°20 del 29/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Rozzanese – Cat. 3°/Gir. E Gara del 4.11.2001 tra Fornari-Rozzanese (C.U. n. 14 del Comitato Prov. Milano datato 8.11.2001)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°20 del 29/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Rozzanese - Cat. 3°/Gir. E
Gara del 4.11.2001 tra Fornari-Rozzanese
(C.U. n. 14 del Comitato Prov. Milano datato 8.11.2001)
La società ROZZANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore PELLEGRINOGIANPAOLO per 5 (cinque) gare effettive.
Lamentando che la sanzione comminata dal G.S. al calciatore PELLEGRINOGIANPAOLO appare eccessiva.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. rileva:
che, letti gli atti e come chiaramente descritto nel rapporto arbitrale, il calciatore Gianpaolo Pellegrino, espulso dal terreno di giuoco per somma di ammonizioni, si rivolgeva nei confronti del direttore di gara in modo gravemente irriguardoso.
Pertanto la sanzione comminata dal G.S. al calciatore Gianpaolo Pellegrino appare congrua.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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