COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°21 del 06/12/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società La Dominante – Camp. Juniores Regionale/Gir.R Gara tra La Dominante-Senago del 17.11.2001
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°21 del 06/12/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società La Dominante - Camp. Juniores Regionale/Gir.R
Gara tra La Dominante-Senago del 17.11.2001
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società LA DOMINANTE, relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società SENAGO CALCIO, avrebbe fatto partecipare il calciatore, Fabrizio Ferrari, in posizione irregolare.
Rilevato che il reclamo è stato proposto nel termine di cui all’Art. 42 n. 3 C.G.S.
Rilevato che la SENAGO CALCIO ha chiesto il rigetto del reclamo in quanto il calciatore avrebbe scontato la squalifica per una giornata comminata dal Giudice Sportivo, per recidiva in ammonizione, nella gara precedente del 10.11.2001
OSSERVA
Il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale è stata comminata al calciatore, Fabrizio Ferrari, la squalifica per una giornata deve intendersi pubblicato sul C.U. n. 17 dell’8.11.2001.
Infatti, il C.U. n. 18 del 15.11.2001 contiene una semplice rettifica del suddetto precedente C.U. n. 17 dell’8.11.2001.
Pertanto, bisogna fare riferimento al C.U. n. 17 per determinare l’efficacia del provvedimento di squalifica.
Ne consegue che il calciatore, Fabrizio Ferrari, doveva scontare la squalifica per una giornata nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del C.U. n. 17 dell’8.11.2001. Gara, questa, disputata in data 10.11.2001.
Ciò posto, appare evidente che il calciatore della SENAGO CALCIO, Fabrizio Ferrari, ha correttamente scontato la squalifica in questione nella gara del 10.11.2001.
Tanto premesso e ritenuto, la Commissione Disciplinare
RIGETTA
Il reclamo e non addebita la relativa tassa alla società reclamante, ricorrendone giustificativi motivi.
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