COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°21 del 06/12/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S.San Zeno – Camp. 2a Cat./Gir.I Gara dell’ 11/11/2001 tra Valmadrera-G.S. San Zeno (C.U. n. 13 del Comitato Prov. di Lecco datato: 15/11/2001

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°21 del 06/12/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S.San Zeno - Camp. 2a Cat./Gir.I Gara dell’ 11/11/2001 tra Valmadrera-G.S. San Zeno (C.U. n. 13 del Comitato Prov. di Lecco datato: 15/11/2001 La Società San Zeno ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore LONGONI MARCO per 5 gare lamentando che la squalifica era eccessiva. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. rileva: che la sanzione comminata, in relazione a quanto dettagliatamente riportato dall’arbitro nel rapporto (calcio violento in pieno petto, ad un avversario da costringerlo a rimanere a terra per circa 2 minuti e quindi a continuare la gara in non perfette condizioni fisiche) ed in relazione all’art. 14 lettera F del C.G.S., appare congrua. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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