COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°21 del 06/12/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S.Åurora Zanica – Camp. 2a Cat./Gir.F Gara del 04/11/2001 tra Aurora Zanica-Loreto (C.U. n. 11 del Comitato Prov. di Bergamo in data 08/11/2001

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°21 del 06/12/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S.Åurora Zanica - Camp. 2a Cat./Gir.F Gara del 04/11/2001 tra Aurora Zanica-Loreto (C.U. n. 11 del Comitato Prov. di Bergamo in data 08/11/2001 La Soc. U.S. AURORA ZANICA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il TECNICO SIG. MISTRINI OLIVIERO sino al 04/05/2002, lamentando che il Sig. MISTRINI OLIVIERO dopo il provvedimento di espulsione comminatogli dal direttore di gara a seguito di un diverbio si sarebbe prontamente allontanato dal terreno di giuoco ed al termine della gara attendeva lo stesso Arbitro per scusarsi e stringergli la mano ed a causa del rifiuto da parte di quest’ultimo dava in escandescenza verbale senza che la sua condotta si sia mai tramutata in un tentativo di aggressione. Si chiede, pertanto, un’adeguata riduzione della sanzione. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: esaminato il referto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova sentito telefonicamente l’arbitro a chiarimento, emerge inequivocabilmente che il Sig. MISTRINI OLIVIERO si rivolgeva all’arbitro con frasi gravemente offensive e mianacciose e poi al termine della gara aspettava lo stesso direttore di gara dinanzi allo spogliatoio continuando a insultarlo e di seguito tentava di aggredire l’arbitro non riuscendovi solo grazie all’intervento del capitano della squadra prima e dei dirigenti della stessa società poi. La sanzione irrogata dal G.S. di prime cure, pertanto, merita completa conferma in considerazione degli abituali criteri di valutazione di questa Commissione. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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