COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°21 del 06/12/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Sport Milano – Camp. Cat. Under 18 Gara tra Atletico Ambrosiano-Sporting Milano del 18.11.2001
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°21 del 06/12/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Sport Milano - Camp. Cat. Under 18
Gara tra Atletico Ambrosiano-Sporting Milano del 18.11.2001
(C.U. n. 19 del C.R.L. datato 22.11.2001)
La società SPORTINGMILANO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore ENTRADEGIORGIO per 5 (cinque) GARE.
Lamentando che la squalifica era eccessiva.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. rileva: l’Arbitro riferisce nel rapporto che il calciatore Giorgio ENTRADE, portiere dello Sporting Milano, espulso per aver rivolto una frase gravemente ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro, si toglieva i guanti e quindi li tirava contro lo stesso.
Uscito dal terreno di giuoco l’ENTRADE colpiva con calci la porta degli spogliatoi.
Considerato quanto sopra, la sanzione comminata dal G.S. appare del tutto congrua e la delibera di conseguenza esatta.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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