COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°22 del 13/12/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Palazzolo Cat. 3°/ Gir. C Gara del 18.11.2001 tra Palazzolo-Mascagni (C.U. n. 16 del Comitato Prov. di MILANO datato 22/11/2001)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°22 del 13/12/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Palazzolo Cat. 3°/ Gir. C Gara del 18.11.2001 tra Palazzolo-Mascagni (C.U. n. 16 del Comitato Prov. di MILANO datato 22/11/2001) La Società F.C. PALAZZOLO ha proposto reclamo avverso la squalifica per due gare effettive del calciatore FOSSATI MATTEO. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, osserva: che il reclamo della Soc. F.C. PALAZZOLO è del tutto inammissibile ex art. 36 n. 3 lettera A del C.G.S., in quanto la squalifica di 2 (due) giornate comminate al calciatore FOSSATI MATTEO dal Giudice Sportivo non è reclamabile in alcuna sede. Pertanto, questa Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo proposto e dispone di incamerare le relativa tassa.
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