COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°23 del 20/12/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Bressana – Cat. 2°/Gir. B Gara del 02.12.2001 tra Bressana-Rosatese (C.U. n. 16 del Comitato Prov. Pavia datato 16/12/2001)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°23 del 20/12/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Bressana - Cat. 2°/Gir. B Gara del 02.12.2001 tra Bressana-Rosatese (C.U. n. 16 del Comitato Prov. Pavia datato 16/12/2001) La Società Bressana ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha inibito l’allenatore Sig. Giacomo Maserati fino al 11/02/2002. Lamentando che la condotta dell’allenatore Sig. Giacomo Maserati non si sarebbe concretizzata con le modalità indicate dal direttore di gara e comunque la Sanzione sarebbe eccesiva. La Commissione Discliplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. rileva: esaminato il referto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova si evidenzia che il Tecnico del Bressana sig. Giacomo Maserati, prima veniva espulso per proteste e a seguito dell’espulsione continuava ad offendere il direttore di gara perseverando nella sua condotta fuori dal recinto di giuoco sino al termine di gara. Reiterando il proprio comportamento anche a fine gara rivolgendosi ad un calciatore della squadra avversaria ed all’assistente del direttore di gara con frasi offensive. Comunque, tenuto conto della continuazione della condotta posta in essere dal sig. Giacomo Maserati e dagli abituali criteri di valutazione della presente Commissione, pur biasimando il comportamento del Tecnico sanzionato, si reputa equo graduare la squalifica. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto, RIDUCE La squalifica dell’allenatore sig. Giacomo Maserati a tutto il 21/01/2002. Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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