COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°24 del 10/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO UNDER 18 GARA: SPORTING MILANO-LA NEGRELLI – Girone A – del 23.12.2001
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°24 del 10/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO UNDER 18
GARA: SPORTING MILANO-LA NEGRELLI - Girone A - del 23.12.2001
Visti gli atti ufficiali di gara.
Visto il supplemento di rapporto.
Rilevato che:
- La gara in oggetto è stata sospesa in via definitiva al 15° minuto del secondo tempo a causa del verificarsi di una grave rissa che ha avuto inizio a motivo di un grave diverbio accesosi tra l’assistente di parte della Soc. La Negrelli, Sig. Di Pierro Antonio e l’allenatore della Soc. Sporting Milano Sig. Stringhino Giovanni, e che in seguito ha visto coinvolti a vario titolo, parecchi tra i calciatori presenti in campo di entrambe le Società.
- L’Arbitro non ha identificato i calciatori partecipanti alla rissa a causa della grande confusine e non ha potuto così distinguere con precisione le diverse responsabilità di ciascun partecipante alla rissa medesima.
- L’Arbitro, constatata dunque l’impossibilità di continuare l’incontro, sia perché nonostante il prodigarsi ed i tentativi di riportare la calma effettuati dai dirigenti di entrambe le società si susseguivano per almeno una decina di minuti violenti scontri tra i calciatori, sia perché avrebbe dovuto espellere alcuni tra i calciatori partecipanti alla rissa, ed in tal modo entrambe le Società sarebbero comunque rimaste senza il numero minimo di calciatori previsto dalla vigente normativa federale, giustamente decideva, di considerare l’incontro sospeso in via definitiva a decorrere dal 15° minuto del secondo tempo.
- Per consolidata giurisprudenza quando la necessitata interruzione della partita si deve imputare ai calciatori di entrambe le Società, la conseguenza non può essere quella della ripetizione della gara, che postula l’assenza di responsabilità anche oggettiva delle Società in ordine ai fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara, ma è quella espressamente prevista dall’art.12 comma 2 C.G.S., vale a dire la punizione sportiva a carico di entrambe le Società interessate, dovendo queste rispondere del comportamento rissoso dei propri calciatori, causa determinante della chiusura anticipata della gara (cfr. Comm. Disciplinare presso C.R. Lombardia in C.U. n°.26 del 21-01-1999). E la C.A.F. ha avuto modo di precisare più volte che”….. una volta accertato il verificarsi di una rissa in campo è del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia ad essa dato origine; infatti se l’interruzione anticipata della gara ha avuto causa non già in un semplice diverbio tra calciatori, ma in una vera e propria rissa, la responsabilità di questa va individuata sul fatto di avervi partecipato, non già solo nell’averla provocata (C.A.F. in C.U. n°.27 del 19-05-1994).
- Dato atto che l’assistente di parte della Soc. La Negrelli, Sig. Di Pierro Antonio e l’allenatore della Soc. Sporting Milano Sig. Stringhino Giovanni, con il loro comportamento antisportivo dovuto a futili motivi di fatto innescavano la rissa in campo.
- Dato altresì atto che urla e scontri si ripetevano anche successivamente nello spogliatoio tanto che cessavano solo a seguito dell’intervento delle forze dell’ordine opportunamente fatte intervenire dalle società.
P.Q.S.
DELIBERA
a) di comminare alla Società Soc. La Negrelli, ed alla Soc. Sporting Milano la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 in quanto oggettivamente responsabili del mancato regolare svolgimento della gara in oggetto, ai sensi dell’art. 12 comma 2 del C.G.S.;
b) di comminare alla Soc. La Negrelli, ed alla Soc. Sporting Milano la sanzione dell’ammenda pari a _ 129,11 (£ 250.000) in quanto oggettivamente responsabili della rissa che ha visto coinvolti a vario titolo quasi tutti i propri calciatori presenti in campo nonché alcuni propri dirigenti;
c) di inibire fino al 27/03/02 il Sig. Di Pierro Antonio Soc. La Negrelli, ed il Sig. Stringhino Giovanni Soc. Sporting Milano per i motivi su indicati;
d) Di squalificare per due gare il calciatore Gorghetto Stefano Soc. La Negrelli, espulso nel corso della gara, per aver ingiuriato il direttore di gara.