COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°24 del 10/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Sestese Calcio – Camp. Prom. /Gir. A Gara del 25.11.2001 tra U.S. Sestese-U.S. J.P. Novatese 1945 (C.U. n. 20 del C.R.L. datato 29.11.2001)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°24 del 10/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. Sestese Calcio - Camp. Prom. /Gir. A
Gara del 25.11.2001 tra U.S. Sestese-U.S. J.P. Novatese 1945
(C.U. n. 20 del C.R.L. datato 29.11.2001)
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla Società U.S. SESTESECALCIO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la Società U.S. J.P. NOVATESE 1945 avrebbe fatto partecipare il calciatore EMILIANOTORRICELLI in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto nel termine di cui all’art. 42 n. 3 del C.G.S.
Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso Art. 42 comma 6 del C.G.S.
Rilevato che la Società U.S. J.P. NOVATESE 1945 non ha inviato le proprie controdeduzioni, osserva:dagli accertamenti compiuti ed in particolare dall’audizione dell’Arbitro della gara, è emerso in modo inequivocabile che il calciatore EMILIAMOTORRICELLI è stato espulso dal terreno di giuoco al 40’ del 2°Tempo della gara:U.S. J.P. NOVATESE-RESCALDINESEdel 18.11.2001 e che, di conseguenza, indipendentemente da qualsiasi declaratoria del Giudice Sportivo, ai sensi dell’art. 41 n. 2 del C.G.S., “è automaticamente squalificato per una giornata”. È evidente, dunque che il predetto calciatore non aveva titolo a partecipare alla successiva gara del 25.11.2001 (quella oggetto del reclamo), dovendo scontare in tale giorno e nella stessa SQUADRA la squalifica. A nulla rileva che il nome del calciatore EMILIANOTORRICELLI non sia stato compreso nell’elenco dei calciatori espulsi ed ai quali doveva essere applicata la squalifica automatica pubblicata sul C.U. n. 19 del 22.11.2001 sia perché in tale comunicato si leggeva che la gara non era stata omologata per mancato arrivo del referto arbitrale sia e soprattutto perché il Comunicato ha la funzione di informare le altre società e non certo la Società cui appartiene il calciatore società che, certamente, è al corrente della avvenuta espulsione del proprio calciatore. A nulla rileva altresì che il calciatore EMILIANOTORRICELLI non sia stato incluso tra gli espulsi (per un grave errore dell’arbitro che intendendo riparare ad un asserito errore compiuto sul campo, non ha incluso il calciatore tra gli espulsi nel referto), nel C.U. n. 20 del 29.11.2001 in quanto la squalifica automatica era già scattata e doveva essere scontata il 25.11.2001.
Visti gli art. 12-13-14-42 n. 2 del C.G.S., la Commissione Disciplinare, di conseguenza
DELIBERA
in accoglimento del reclamo come sopra proposto:
a) di comminare alla Soc. J.P. NOVATESE 1945 la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2;
b) di comminare alla Soc. J.P. NOVATESE 1945 l’ammenda di Lit. 250.000= così determinata in relazione alla categoria di appartenenza;
c) di squalificare il calciatore EMILIANOTORRICELLI per una ulteriore gara;
d) di inibire il Sig. ANDREAFERRARI della Soc. J.P. NOVATESE 1945 a tutto il 15 febbraio 2002 (dirigente accompagnatore).
Dispone l’accredito della tassa a favore della reclamante.
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