COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°24 del 10/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Virgilio – Camp. 1°Cat. /Gir. N Gara del 02.12.2001 tra Pol. Virgilio-Casaloldo (C.U. n. 21 del C.R.L. datato 06.12.2001)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°24 del 10/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Virgilio - Camp. 1°Cat. /Gir. N Gara del 02.12.2001 tra Pol. Virgilio-Casaloldo (C.U. n. 21 del C.R.L. datato 06.12.2001) La Soc. Pol. VIRGILIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore GAVIOLIALESSANDRO per 4 gare; lamentando l’eccessività della sanzione inflitta, adducendo che la stanchezza di una faticoso fine partita riduce la capacità di autocontrollo. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: le argomentazioni svolte dalla Soc. Pol. VIRGILIO sono mere allegazioni e prive di fondamento. Dal referto arbitrale risulta in modo lineare il comportamento del calciatore GAVIOLIALESSANDRO che avendo subito un fallo e per avendogli l’arbitro accordato a favore la relativa punizione, reagiva colpendo l’avversario, autore del fallo, all’altezza dello stinco, mentre stava cadendo a terra. A seguito dell’espulsione calciava il pallone con forza contro l’avversario ancora a terra, colpendolo alla schiena e non contento lo insultava. Abbandonava il terreno di giuoco solo per il fattivo intervento del suo capitano. Tale grave comportamento merita la conferma della sanzione inflitta. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la tassa.
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