COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°24 del 10/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Malnatese – Camp. 1°Cat. /Gir. L Gara del 02.12.2001 tra Ternatese-Malnatese (C.U. n. 21 del C.R.L. datato 06.12.2001)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°24 del 10/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Malnatese - Camp. 1°Cat. /Gir. L Gara del 02.12.2001 tra Ternatese-Malnatese (C.U. n. 21 del C.R.L. datato 06.12.2001) La Soc. MALNATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che squalificato il calciatore ANGERETTILUCA per 5 gare di cui una per recidiva in ammonizione. Lamentando che il calciatore ANGERETTI Luca dopo che gli veniva comminata l’espulsione si rivolgeva al direttore di gara e per richiamare la sua attenzione lo toccava sulla spalla, comunque senza alcuna animosità e senza alcun atteggiamento irriguardoso e tantomeno minaccioso. Chiede, pertanto una riduzione della sanzione. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: esaminato il referto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova e sentito l’arbitro a chiarimenti è emerso che la condotta tenuta dal calciatore Luca ANGERETTI, successivamente alla comunicazione del provvedimento di espulsione per somma di ammonizione, è stato seppur irrispettosa priva di alcuna minaccia e non irriguardosa limitandosi a toccare l’arbitro per richiamare la sua attenzione e chiedere spiegazioni. Alla luce degli abitiali criteri di valutazione, pertanto, si reputa adeguata una riduzione della sanzione inflittagli. Tanto premesso e ritenuto RIDUCE la squalifica del calciatore ANGERETTILUCA a TRE gare effettive. Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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