COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°24 del 10/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società San Marco – Camp. Seconda Cat. /Gir. N Gara del 04.11.2001 tra Castellaneze-San Marco (C.U. n. 10 del Comitato Legnano datato 08.11.2001)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°24 del 10/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società San Marco - Camp. Seconda Cat. /Gir. N
Gara del 04.11.2001 tra Castellaneze-San Marco
(C.U. n. 10 del Comitato Legnano datato 08.11.2001)
La Società San Marco ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore FORASACCOALESSIO fino al 05.11.2003.
Sostenendo che detto calciatore, sostituito tra il primo ed il secondo tempo, non poteva trovarsi nel sottopassaggio al 41’ del secondo tempo in quanto si trovava sugli spalti a seguire la gara.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. rileva:
che occore accertare se a colpire l’arbitro sia stato il FORASACCOALESSIO ed in caso affermativo come l’arbitro l’abbia identificato. Sentito l’arbitro, questi afferma di essere stato affrontato frontalmente dal calciatore FORASACCO che l’offendeva e contemporaneamente lo colpiva con un calcio alla caviglia sinistra, sferrato non con violenza e afferma anche di averlo immediatamente riconosciuto; era vestito, con il borsone a tracolla. Per ulteriore conferma l’arbitro visionava la tessera federale del FORASACCO ALESSIO, avendo la certezza che a colpirlo era stato proprio Lui. Per tanto accertato che non sussistono dubbi sulla identificazione del FORASACCO, occorre passare ad esaminare se la sanzione inflitta è congrua.
Il grave atto posto in essere dal FORASACCO porta alla conferma della squalifica inflitta, perché la sua misura risponde ai criteri abituali adottati da questa commissione.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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