COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°24 del 10/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Casnico – Camp. Jun. Prov. /Gir. B Gara del 25.11.2001 tra Ardens Cene – A.C. Casnico

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°24 del 10/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Casnico - Camp. Jun. Prov. /Gir. B Gara del 25.11.2001 tra Ardens Cene - A.C. Casnico La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società A.C. CASNICO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società ARDENSCENE avrebbe fatto partecipare il calciatore MAFFEISANDREA in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini di cui all’art. 42 n. 3 del C.G.S. Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso art. 42 comma 6 del C.G.S. Rilevato che la società ARDENSCENE non ha inviato le proprie controdeduzioni. Rilevato che, come da C.U. n. 13 datato 22.11.2001, del Comitato Prov. Bergamo, il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato, in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara inesame. Visti gli artt. 12-13-14-42 n. 2 del C.G.S., la Commissione Disciplinare. DELIBERA In accoglimento del reclamo come sopra proposto: a) di comminare alla società ARDENSCENE la punizione sportiva della perdita della gara per 0 a 2; b) di comminare alla società ARDENSCENE l’ammenda di lire 100.000 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore MAFFEISANDREA per un ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 10.02.2002 il dirigente accompagnatore sig. MARCOMORONI della società ARDENSCENE. Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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