COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 25 del 17/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Binasco – Camp. Prom. /Gir. C Gara del 02.12.2001 tra U.S. Binasco-Pro Gaggianese

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 25 del 17/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Binasco - Camp. Prom. /Gir. C Gara del 02.12.2001 tra U.S. Binasco-Pro Gaggianese (C.U. n. 22 del Comitato Reg. Lombardia datato 13.12.2001) La Società U.S. VIRTUS BINASCO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore BONIZZONI RICCARDO per CINQUE GARE. Negando che avesse colpito intenzionalmente l’avversario. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo é stato inviato nel termine di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva : l’affermazione della reclamante non trova conforto nel referto arbitrale, nel quale evidenzia il grave comportamento del calciatore BONIZZONI, che al 34° del Secondo Tempo, dopo aver perso il pallone, rincorreva l’avversario, colpendolo da tergo all’altezza del ginocchio con violenza. Espulso offendeva e minacciava l’arbitro. La sanzione appare congrua e meritevole di conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it