COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 25 del 17/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Binasco – Camp. Prom. /Gir. C Gara del 02.12.2001 tra U.S. Binasco-Pro Gaggianese
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N° 25 del 17/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. Binasco - Camp. Prom. /Gir. C
Gara del 02.12.2001 tra U.S. Binasco-Pro Gaggianese
(C.U. n. 22 del Comitato Reg. Lombardia datato 13.12.2001)
La Società U.S. VIRTUS BINASCO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato
il calciatore BONIZZONI RICCARDO per CINQUE GARE. Negando che avesse colpito intenzionalmente
l’avversario.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo é stato inviato nel termine di cui all’art. 42 n. 5
del C.G.S., rileva :
l’affermazione della reclamante non trova conforto nel referto arbitrale, nel quale evidenzia il grave comportamento
del calciatore BONIZZONI, che al 34° del Secondo Tempo, dopo aver perso il pallone, rincorreva
l’avversario, colpendolo da tergo all’altezza del ginocchio con violenza. Espulso offendeva e minacciava
l’arbitro. La sanzione appare congrua e meritevole di conferma.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la tassa.
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