COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 25 del 17/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Castellucchio- Camp. 2° Cat. /Gir. W Gara del 23.12.2001 tra U.S.Castellucchio-G.S. Acquanegra Calcio (C.U. n. 19 del Comitato di Cremona datato 4.1.2002)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 25 del 17/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Castellucchio- Camp. 2° Cat. /Gir. W Gara del 23.12.2001 tra U.S.Castellucchio-G.S. Acquanegra Calcio (C.U. n. 19 del Comitato di Cremona datato 4.1.2002) La Società U.S. CASTELLUCCHIO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato iul calciatore, MARCO CONTESINI per tre gare, deducendo che il CONTESINI non ha tenuto nei confronti dell’arbitro alcun comportamento offensivo e/o irriguardoso. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo é stato inviato nel termine previsto dall’art. 42 n. 5 del C.G.S. osserva. Dal rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, emerge che il CONTESINI, espulso per aver proferito una frase offensiva nei confronti di un avversario, ha protestato energicamente nei confronti dell’arbitro, arrivando a 10 cm dal viso stesso, finchè non veniva portato fuori dal campo dai compagni. Considerata la gravità del comportamento del calciatore descritto nel rapporto arbitrale, appare congrua la squalifica comminata al CONTESINI dal Giudice Sportivo. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA il reclamo propposto e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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