COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 25 del 17/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Noviglio – Camp. Cat. 3°/Gir. C Gara del 9.12.2001 tra Greco Pantagon-Stella del Sud (C.U. n. 19 del Comitato Prov. Milano datato 13.12.2001)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N° 25 del 17/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società G.S. Noviglio - Camp. Cat. 3°/Gir. C
Gara del 9.12.2001 tra Greco Pantagon-Stella del Sud
(C.U. n. 19 del Comitato Prov. Milano datato 13.12.2001)
La Società GRECO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore,
CHIELLA DIEGO per TRE GARE, lamentando che: negando che il calciatore CHIELLA avesse avuto il
tempo necessario per offendere e minacciare l’avversario.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo é stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5
del C.G.S. rileva:
Prima di tutto occorre precisare che quanto affermato dalla Società reclamante non trova conferma nel
referto arbitrale. Da questo si rileva che il calciatore CHIELLA si spintonava con l’avversario al momento
dell’espulsione, scambiando con lo stesso frasi minacciose.
Tuttavia la sanzione appare eccessiva e perciò va mitigata.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo,
RIDUCE
La squalifica del calciatore CHIELLA DIEGO a DUE GARE.
Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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