COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 25 del 17/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.P.B. Five Bellusco – Camp. Calcio a cinque Serie C/Gir. C Gara del 4.12.2001 tra Five Bellusco-Delebio (C.U. n. 22 del Comitato Reg. Lombardia datato 13.12.2001)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N° 25 del 17/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.P.B. Five Bellusco - Camp. Calcio a cinque Serie C/Gir. C
Gara del 4.12.2001 tra Five Bellusco-Delebio
(C.U. n. 22 del Comitato Reg. Lombardia datato 13.12.2001)
La Società FIVE BELLUSCO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il
calciatore: FUMAGALLI SIMONE e RAVASI PAOLO sino al 16.5.2002, lamentando che quanto descritto
dal direttore di gara non rispondesse a quanto effettivamente accaduto sul campo.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo é stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5
del C.G.S. rileva:
preliminarmente occorre scindere e valutare le singole posizioni dei calciatori FUMAGALLI e RAVASI e
così correggere la delibera del Giudice Sportivo.
Esaminando il comportamento del calciatore FUMAGALLI le giustificazioni adottate dalla reclamante
contrastano nettamente con le risultanze del referto arbitrale e non paiono convincere questo Giudice. Tale
comportamento é stato pertanto giustamente sanzionato dal G.S. e la sanzione appare congrua quindi
va confermata.
Passando all’esame del calciatore RAVASI, pur tenendo conto della carica di capitano, la sanzione inflitta
appare eccessiva e va pertanto ridotta sino a tutto il 28.2.2002 in quanto il calciatore si é limitato ad
una protesta da non ritenersi violenta, accompagnata da offese. Appare anche eccessiva l’ammenda inflitta
in relazione alla categoria di appartenenza e pertanto equa appare la sanzione di EURO 80 (Lit.
154.900).
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo, conferma la squalifica al calciatore FUMAGALLI
SIMONE e
RIDUCE
quella inflitta al calciatore RAVASI PAOLO a tutto il 28.2.2002, riduce l’ammenda a EURO 80 (Lit.
154.900) si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
Share the post "COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 25 del 17/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.P.B. Five Bellusco – Camp. Calcio a cinque Serie C/Gir. C Gara del 4.12.2001 tra Five Bellusco-Delebio (C.U. n. 22 del Comitato Reg. Lombardia datato 13.12.2001)"