COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 25 del 17/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.P.B. Five Bellusco – Camp. Calcio a cinque Serie C/Gir. C Gara del 4.12.2001 tra Five Bellusco-Delebio (C.U. n. 22 del Comitato Reg. Lombardia datato 13.12.2001)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 25 del 17/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.P.B. Five Bellusco - Camp. Calcio a cinque Serie C/Gir. C Gara del 4.12.2001 tra Five Bellusco-Delebio (C.U. n. 22 del Comitato Reg. Lombardia datato 13.12.2001) La Società FIVE BELLUSCO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore: FUMAGALLI SIMONE e RAVASI PAOLO sino al 16.5.2002, lamentando che quanto descritto dal direttore di gara non rispondesse a quanto effettivamente accaduto sul campo. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo é stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. rileva: preliminarmente occorre scindere e valutare le singole posizioni dei calciatori FUMAGALLI e RAVASI e così correggere la delibera del Giudice Sportivo. Esaminando il comportamento del calciatore FUMAGALLI le giustificazioni adottate dalla reclamante contrastano nettamente con le risultanze del referto arbitrale e non paiono convincere questo Giudice. Tale comportamento é stato pertanto giustamente sanzionato dal G.S. e la sanzione appare congrua quindi va confermata. Passando all’esame del calciatore RAVASI, pur tenendo conto della carica di capitano, la sanzione inflitta appare eccessiva e va pertanto ridotta sino a tutto il 28.2.2002 in quanto il calciatore si é limitato ad una protesta da non ritenersi violenta, accompagnata da offese. Appare anche eccessiva l’ammenda inflitta in relazione alla categoria di appartenenza e pertanto equa appare la sanzione di EURO 80 (Lit. 154.900). Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo, conferma la squalifica al calciatore FUMAGALLI SIMONE e RIDUCE quella inflitta al calciatore RAVASI PAOLO a tutto il 28.2.2002, riduce l’ammenda a EURO 80 (Lit. 154.900) si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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