COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°29 del 14/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società S.G.B. – Cat.2°/Gir. O Gara del 27.01.2002tra S.G.B.-Buccinasco (Comm.Uff. n.24 del Comitato Prov. di Milanodatato 31/01/2002)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°29 del 14/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società S.G.B. - Cat.2°/Gir. O
Gara del 27.01.2002tra S.G.B.-Buccinasco
(Comm.Uff. n.24 del Comitato Prov. di Milanodatato 31/01/2002)
La Società S.G.B. ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore SANTENASTASI per cinque gare, lamentando l’eccessiva gravità della sanzione comminata dal Giudice Sportivo al calciatore SANTENASTASI.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art.42 n.5 del C.G.S. rileva:
che, visti gli atti ufficiali e come chiaramente descritto nel rapporto arbitrale, il calciatore SANTE NASTASI della Società S.G.B., a seguito di una decisione arbitrale, mentre il direttore di gara estraeva i cartellini, si avvicinava all’arbitro e con una manata colpiva i cartellini, facendoli cadere a terra.Per tanto visto il comportamento tenuto dal calciatore SANTENASTASI la sanzione comminata dal Giudice Sportivo appare congrua.
Tanto premesso e ritenuto,
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone di incamerare la relativa tassa.
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