COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°29 del 14/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S.Nuvolera – Cat.2°/Gir. A Gara del 27.01.2002 tra Botticino-Nuvolera (Comm.Uff. n.22del Comitato Prov. di Brescia datato 31/01/2002)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°29 del 14/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società G.S.Nuvolera - Cat.2°/Gir. A
Gara del 27.01.2002 tra Botticino-Nuvolera
(Comm.Uff. n.22del Comitato Prov. di Brescia datato 31/01/2002)
La Società NUVOLERAha proposto reclamo avverso la squalifica inflitta al calciatore FUSI ALESSANDRO e le inibizioni inflitte al Tecnico GERVASI e al Massaggiatore CADENOTTI, con tre distinti reclami che per opportunità vanno riuniti la Società NUVOLERA si duole dalla squalifica inflitta al calciatore FUSI e delle inibizioni al Tecnico GERVASI ed al Massaggiatore CADENOTTI in quanto:
a) in relazione al calciatore FUSI sostiene che subito dopo il provvedimento di espulsione si sarebbe a capo chino diretto speditamente verso gli spogliatoi senza pronunciare frasi offensive al direttore di gara e nega altresì che successivamente il tesserato FUSI si sarebbe recato negli spogliatoi dell’arbitro per invitarlo a non menzionare l’accaduto sul referto;
b) in relazione al Tecnico GERVASI sostiene che questi nessuna frase offensiva avrebbe proferito nei confronti dell’arbitro, né tanto meno avrebbe sputato verso il direttore di gara;
c) in relazione al Massaggiatore CADENOTTI sostiene che nessuna frase offensiva è stata pronunciata, e tanto meno tale comportamento sarebbe stato reiterato;
d) in relazione all’ammenda sostiene che non risulta vera l’affermata circostanza secondo cui sarebbe stato posto in essere un comportamento offensivo da parte dei propri sostenitori o tifosi.
Le argomentazioni svolte dalla reclamante confliggono con il contenuto del referto arbitrale che non può essere inficiato da interessate dichiarazioni, né da testimonianze di terzi.Nel referto si legge del grave comportamento del calciatore FUSI, che rivolgeva gravi offese all’arbitro e a fine gara si recava negli spogliatoi dell’arbitro “invitandolo a non scrivere niente di quello che aveva detto”.La sanzione della squalifica, per tanto, è da ritenersi equa e va confermata.Si legge ancora nel referto del grave comportamento sia del Tecnico GERVASI che del Massaggiatore CADENOTTI che venivano al 28’ del secondo tempo entrambi allontanati perché entravano sul terreno di giuoco per protestare ad una decisione dell’arbitro e rivolgevano pesanti espressioni al direttore di gara, indirizzando allo stesso sputi, senza mai colpirlo.
Le inibizioni inflitte vanno confermate perché eque.Nel referto si legge altresì che dal primo minuto del primo tempo sino alla fine della gara una cinquantina di tifosi di entrambe le squadre ad ogni decisione dello stesso gli indirizzavano gravi offese.L’ammenda inflitta va confermata.La Commissione Disciplinare
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone di incamerare la relativa tassa.
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