COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°29 del 14/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C.Casalmaiocco – Campionato Juniores Provv./Gir. A Gara del 27.01.2002tra Trigintese-Casalmaiocco
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°29 del 14/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.C.Casalmaiocco - Campionato Juniores Provv./Gir. A
Gara del 27.01.2002tra Trigintese-Casalmaiocco
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società CASALMAIOCCO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società CASALMAIOCCO avrebbe fatto partecipare il calciatore GARLASCHE’ PAOLO in posizione irregolare.
Rilevato che il reclamo è stato proposto nel termine di cui all’art.42 n.3 del C.G.S.
Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso art.42 comma 6del C.G.S.
Rilevato che la società TRIGENTESEnon ha inviato le proprie contro deduzioni.
Rilevato che, come da C.U. n.23datato 24/01/2002, del Comitato di Milano, il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato, in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame.
Visti gli artt.12-13-14-42 n.2 del C.G.S., la Commissione Disciplinare
DELIBERA
In accoglimento del reclamo come sopra proposto:
a) di comminare alla società TRIGINTESE la punizione sportiva della perdita della gara per 0 a 2;
b) di comminare alla società TRIGINTESE l’ammenda di euro 51,65(lire 100.000) così determinata in relazione alla categoria di appartenenza;
c) di squalificare il calciatore GARLASCHE’ PAOLO per un ulteriore gara;
d) di inibire a tutto il 14/03/2002il dirigente accompagnatore sig.FAMIGLIETTI UMBERTO della società TRIGINTESE
Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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