COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°29 del 14/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Sporting Milano – Camp. Under 18/Gir. A Gara del 23.12.2001tra Sporting Milano-La Negrelli

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°29 del 14/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Sporting Milano - Camp. Under 18/Gir. A Gara del 23.12.2001tra Sporting Milano-La Negrelli La Società SPORTINGMILANO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il Tecnico STRINGHINI GIOVANNI a tutto il 27/03/2002, comminando la perdita della gara ad entrambe le Società per 0-2e l’ammenda di euro 129,11 (lire 250.000). Lamentando che l’allenatore STRINGHINI GIOVANNI non meritava la inibizione in quanto non si è reso autore di quanto addebitatogli dall’arbitro e che nessuna colpa ha avuto la Società rispetto ai fatti riferiti dal direttore di gara. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.5 del C.G.S., sentita la reclamante e telefonicamente l’arbitro rileva: il direttore di gara ha confermato per intero il contenuto del suo rapporto.In particolare ha riferito che l’origine della rissa, che ha coinvolto la quasi totalità degli appartenenti alle due Società, è da identificarsi in una accesa discussione intervenuta tra il Guardalinee della Società LA NEGRELLI Sig.DI PIERRO ANTONIO e l’allenatore della Società SPORTING MILANO Sig.STRINGHINIGIOVANNI, i quali si sono offesi reciprocamente. Quindi nessun dubbio può sorgere sulla legittimità della decisione arbitrale di sospendere la gara e della conseguente decisione del G.S. relativamente al risultato della partita e dalla inibizione ai tesserati delle due Società. Per quel che riguarda la sanzione dell’ammenda, considerato che l’arbitro espressamente sottolinea l’impegno comune dei dirigenti delle due Società diretto a riportare la calma, tale sanzione può essere ridotta. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto, RIDUCE L’ammenda inflitta alla Società SPORTING MILANO quantificandola in euro 51,65(lire 100.000) e conferma nel resto. Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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