COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°29 del 14/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C.Calvina Sport – Cat.3°/Gir. B Gara del 16.12.2001tra San Carlo Rezzato-Calvina Sport (Comm.Uff. n.20 del Comitato Prov. di Brescia datato 17/01/2002)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°29 del 14/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C.Calvina Sport - Cat.3°/Gir. B Gara del 16.12.2001tra San Carlo Rezzato-Calvina Sport (Comm.Uff. n.20 del Comitato Prov. di Brescia datato 17/01/2002) La Società CALVINA SPORT ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore PASTORINI MARCO sino al 30/09/2003, lamentando che la condotta tenuta dal calciatore PASTORINI sarebbe scaturita da una reazione provocata dalla circostanza che l’espulsione comminatagli dall’arbitro deve ritenersi ingiusta per non essere stata irrogata anche ad un calciatore avversario che lo aveva indotto al comportamento punito. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art.42 n.5 del C.G.S. rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova si rileva inequivocabilmente anche in virtù dell’allegato supplemento di rapporto, che il comportamento posto in essere del calciatore sanzionato si è manifestato con un atteggiamento altamente irriguardoso nei confronti del direttore di gara e di seguito con una serie di sputi che hanno raggiunto l’arbitro per ben due volte al viso ed una volta sulla testa.Per tanto, tenuto conto degli abituali criteri di valutazione della presente Commissione, si ritiene del tutto congrua e meritevole di conferma la sanzione disposta dal Giudice di prime cure. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA Il reclamo proposto e dispone ex art.29 n.13del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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