COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°30 del 21/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Doria Voluntas in merito alla delibera del Giudice Sportivo con la quale ha mandato a ripetere la gara Molino-Doria Voluntas del 27.01.2002 – Camp. 3° /Girone C

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°30 del 21/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Doria Voluntas in merito alla delibera del Giudice Sportivo con la quale ha mandato a ripetere la gara Molino-Doria Voluntas del 27.01.2002 - Camp. 3° /Girone C La Commissione Disciplinare, rilevato che, ai sensi dell’art. 29, comma V°, del C.G.S., nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve esser inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente a norma dell’art. 34, comma VII°, del C.G.S. e che l’attestazione della ricezione deve essere allegata al reclamo; rilevato che l’inosservanza delle formalità costituisce, ai sensi dell’art. 29, comma IX°, del C.G.S., motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame; rilevato che non risulta che la Società DORIAVOLUNTAS abbia inviato copia del reclamo alla Società MOLINO e che, comunque, l’attestazione della ricezione non è allegata al reclamo DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone di addebitare la relativa tassa.
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