COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 31 del 28/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO UNDER 18 GARA S. GIORGIO – CIMIANO del 24-02-2002 – Girone A
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N° 31 del 28/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO UNDER 18
GARA S. GIORGIO - CIMIANO del 24-02-2002 - Girone A
La società CIMIANO non si è presentata per la disputa della gara a margine.
Non essendo pervenuta da parte della Società stessa idonea documentazione comprovante la presenza
di cause di forza maggiore, in applicazione degli art. 53 commi 2 e 7 e 55 comma 1 delle N.O.I.F.
DELIBERA
a) di comminare alla Società CIMIANO la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di
0-2, penalizzando altresì la stessa di un punto in classifica giusto il disposto dell’art. 12 comma 3 del
C.G.S.;
b) di comminare alla Società CIMIANO la sanzione dell’ammenda pari a € 52.00 - 1a Rinunzia - così
come stabilita, in relazione alla categoria d’appartenenza, dalle Decisioni Ufficiali della L.N.D. per la Stagione
Sportiva 2001/2002 pubblicate sul C.U. n. 1 del 05-07-2001.