COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 31 del 28/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Darfo Boario – Camp. Ecc. / Gir. C Gara del 10.02.2002 tra Darfo Boario-Cremapergo (C.U. n. 29 del C.R.L. datato 14.02.2002)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N° 31 del 28/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Darfo Boario - Camp. Ecc. / Gir. C
Gara del 10.02.2002 tra Darfo Boario-Cremapergo
(C.U. n. 29 del C.R.L. datato 14.02.2002)
La società DARFO BOARIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il
calciatore TABONI DANILO per 3 gare, lamentando che l’arbitro avrebbe male interpretato il gesto del calciatore
TABONI che si sarebbe semplicemente appoggiato al braccio del direttore di gara.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5
del C.G.S., rileva:
Il reclamo non è fondato e merita di essere rigettato, infatti, la circostanza descritta dall’arbitro nel proprio
referto non è contestata dalla reclamante considerato che la stessa afferma che il calciatore si è appoggiato
sul braccio del direttore di gara. Ciò premesso vi è solo da aggiungere che il calciatore ha anche
utilizzato espressioni ingiuriose nei confronti del direttore di gara, di guisa che appare del tutto congrua,
considerando il comportamento complessivo dello stesso, la sanzione di TRE giornate comminate dal primo
giudice.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone di incamerare la relativa tassa.
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