COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 31 del 28/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Marassi Circolo Crocetta – Camp. 1a Cat. / Gir. H Gara del 10.02.2002 tra Marassi Circ. Crocetta – Paderno Dugnano (C.U. n. 29 del C.R.L. datato 14.02.2002)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 31 del 28/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Marassi Circolo Crocetta - Camp. 1a Cat. / Gir. H Gara del 10.02.2002 tra Marassi Circ. Crocetta - Paderno Dugnano (C.U. n. 29 del C.R.L. datato 14.02.2002) La Società MARASSI CIRCOLO CROCETTA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato i calciatori: COMUZZO SIMONE - SPANIO ROBERTO e DE PALO ALESSANDRO per avere circondato minacciosamente ed ingiuriato ripetutamente e pesantemente il direttore di gara. Il calciatore n° 7 CAMUZZO sarebbe stato sostituito al 31° del 2° T. e dunque non avrebbe potuto partecipare alle minacce ed alle ingiurie contro il direttore di gara, mentre per i calciatori DE PALO e SPANIO l’arbitro avrebbe frainteso le intenzioni degli stessi. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. rileva: va esaminata preliminarmente le posizioni dei calciatori DE PALO e SPANIO. Sotto questo profilo va rilevato che le affermazioni della reclamante appaiono mere petizioni di principio prive di valore probatorio ex art. 31 lettera 1 del C.G.S., posto che l’arbitro ha individuato in maniera precisa i calciatori che lo inseguivano e minacciavano. Va pertanto confermata la sanzione comminata dal G.S.. Perciò che concerne la posizione del calciatore COMUZZO in effetti va constatato la discrepanza tra quanto risulta dal referto di gara ed il documento (A.I.A.-F.I.G.C.) consegnato alla reclamante all’esito della gara ove in relazione alla sostituzione del predetto calciatore (avvenuta per il promemoria A.I.A.-F.I.G.C. e non avvenuta nel referto). Ritenuto opportuno sentire l’arbitro a chiarimenti. Quest’ultimo ha confermato la effettiva validità del solo referto arbitrale e l’omessa correzione presente nel promemoria A.I.A.-F.I.G.C. determinato dal cambio all’ultimo minuto del calciatore dalla panchina della reclamante e non annotata sullo stesso. Se a ciò aggiungiamo che nella descrizione degli eventi il predetto CAMUZZO viene individuato in maniera precisa va da sé che la squalifica per TRE gare merita di essere confermata in quanto congrua con riferimento ai comportamenti tenuti. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone di incamerare la relativa tassa.
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