COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°32 del 07/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A5 SERIE D GARA:ITIS-REALGASACFIDASA. – del 26.02.2002 – Girone C

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°32 del 07/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A5 SERIE D GARA:ITIS-REALGASACFIDASA. - del 26.02.2002 - Girone C La società REALGASACFISASA. non si è presentata per la disputa della gara a margine. Non essendo pervenuta da parte della Società stessa idonea documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore, in applicazione degli art. 53 commi 2 e 7 e 55 comma 1 delle N.O.I.F. DELIBERA a) di comminare alla Società REALGASACFIDASA., la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2; penalizzando altresì la stessa di un punto in classifica giusto il disposto dell’art. 12 comma 3 del C.G.S.; b) di comminare alla Società REALGASACFIDASA., la sanzione dell’ammenda pari a E 51,65 - 1° Rinunzia - così come stabilita, in relazione alla categoria d’appartenenza, dalle Decisioni Ufficiali della L.N.D. per la Stagione Sportiva 2001/2002 pubblicate sul C.U. n. 1 del 05-07.2001.
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