COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°32 del 07/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Operese – Camp. Juniores Prov. /Gir. D Gara del 03.02.2002 tra Operese-Borgolombardo (C.U. n. 25 del Comitato Prov. di MILANO datato 07.02.2002)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°32 del 07/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Operese - Camp. Juniores Prov. /Gir. D Gara del 03.02.2002 tra Operese-Borgolombardo (C.U. n. 25 del Comitato Prov. di MILANO datato 07.02.2002) La Società OPERESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore CHIARAPPAARCANGELO sino al 31.12.2002 lamentando che il calciatore non avrebbe sputato due volte contro il direttore di gara nè tantomeno avrebbe provato a colpirlo. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., sentito a chiarimenti l’arbitro rileva: va preliminarmente ricordato che ai sensi dell’art. 33 del C.G.S., il rapporto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati, ed in relazione del suo contenuto sono ammessi esclusivamente i meri di prova indicati nel predetto articolo tra i quali non rientra, la testimonianza di terzi. Ciò premesso va ricordato che il rapporto del direttore di gara è estremamente preciso nell’individuare il calciatore ed i comportamenti da questi tenuti e sanzionati dal G.S. Circostanze peraltro confermate dal direttore di gara sentito telefonicamente dalla Commissione Disciplinare. Resta dunque da valutare la congruità della sanzione comminata dal primo giudice che pare a codesta Commissione, alla luce della propria giurisprudenza congrua e pertanto meritevole di integrale conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone di incamerare la relativa tassa.
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